Legge 24 dicembre 2003,
n. 363 - "Norme in materia di sicurezza nella pratica
degli sport invernali da discesa e da fondo" pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale n. 3 del 5 gennaio 2004
Art. 8. (Obbligo di utilizzo del casco protettivo per
i minori di anni quattordici)
1. Nell’esercizio della pratica dello sci alpino
e dello snowboard è fatto obbligo ai soggetti
di età inferiore ai quattordici anni di indossare
un casco protettivo conforme alle caratteristiche di
cui al comma 3.
2. Il responsabile della violazione delle disposizioni
di cui al comma 1 è soggetto alla sanzione amministrativa
del pagamento di una somma da 30 euro a 150 euro.
3. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, il Ministro della salute, di concerto
con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,
sentito il competente organo del CONI, stabilisce con
proprio decreto le caratteristiche tecniche dei caschi
protettivi di cui al comma 1, e determina le modalità di
omologazione, gli accertamenti della conformità della
produzione e i controlli opportuni.
4. Chiunque importa o produce per la commercializzazione
caschi protettivi di tipo non conforme alle caratteristiche
di cui al comma 3 è soggetto alla sanzione amministrativa
del pagamento di una somma da 5.000 euro a 100.000 euro.
5. Chiunque commercializza caschi protettivi di tipo non conforme alle caratteristiche
di cui al comma 3 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento
di una somma da 500 euro a 5.000 euro.
6. I caschi protettivi non conformi alle caratteristiche prescritte sono sottoposti
a sequestro da parte dell’autorità giudiziaria.
7. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 4, 5 e 6 si applicano a decorrere
dal 1º gennaio 2005.
Art. 9. (Velocità)
1. Gli sciatori devono tenere una condotta che, in relazione
alle caratteristiche della pista e alla situazione
ambientale, non costituisca pericolo per l’incolumità altrui.
2. La velocità deve essere particolarmente moderata
nei tratti a visuale non libera, in prossimità di
fabbricati od ostacoli, negli incroci, nelle biforcazioni,
in caso di nebbia, di foschia, di scarsa visibilità o
di affollamento, nelle strettoie e in presenza di principianti.
Art. 10. (Precedenza)
1. Lo sciatore a monte deve mantenere una direzione che
gli consenta di evitare collisioni o interferenze con
lo sciatore a valle.
Art. 11. (Sorpasso)
1. Lo sciatore che intende sorpassare un altro sciatore
deve assicurarsi di disporre di uno spazio sufficiente
allo scopo e di avere sufficiente visibilità.
2. Il sorpasso può essere effettuato sia a monte
sia a valle, sulla destra o sulla sinistra, ad una distanza
tale da evitare intralci allo sciatore sorpassato.
Art. 12. (Incrocio)
1. Negli incroci gli sciatori devono dare la precedenza
a chi proviene da destra o secondo le indicazioni della
segnaletica.
Art. 13. (Stazionamento)
1. Gli sciatori che sostano devono evitare pericoli per
gli altri utenti e portarsi sui bordi della pista.
2. Gli sciatori sono tenuti a non fermarsi nei passaggi
obbligati, in prossimità dei dossi o in luoghi
senza visibilità.
3. In caso di cadute o di incidenti gli sciatori devono
liberare tempestivamente la pista portandosi ai margini
di essa.
4. Chiunque deve segnalare la presenza di un infortunato
con mezzi idonei.
Art. 14. (Omissione di soccorso)
1. Fuori dai casi previsti dal secondo comma dell’articolo
593 del codice penale, chiunque nella pratica dello sci
o di altro sport della neve, trovando una persona in
difficoltà non presta l’assistenza occorrente,
ovvero non comunica immediatamente al gestore, presso
qualunque stazione di chiamata, l’avvenuto incidente, è soggetto
alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma
da 250 euro a 1.000 euro.
Art. 15. (Transito e risalita)
1. È vietato percorrere a piedi le piste da sci,
salvo i casi di urgente necessità.
2. Chi discende la pista senza sci deve tenersi ai bordi
delle piste, rispettando quanto previsto all’articolo
16, comma 3.
3. In occasione di gare è vietato agli estranei
sorpassare i limiti segnalati, sostare sulla pista di
gara o percorrerla.
4. La risalita della pista con gli sci ai piedi è normalmente
vietata. Essa è ammessa previa autorizzazione
del gestore dell’area sciabile attrezzata o, in
mancanza di tale autorizzazione, in casi di urgente necessità,
e deve comunque avvenire ai bordi della pista, avendo
cura di evitare rischi per la sicurezza degli sciatori
e rispettando le prescrizioni di cui alla presente legge,
nonchè quelle adottate dal gestore dell’area
sciabile attrezzata.
Art. 16. (Mezzi meccanici)
1. È inibito ai mezzi meccanici l’utilizzo
delle piste da sci, salvo quanto previsto dal presente
articolo.
2. I mezzi meccanici adibiti al servizio e alla manutenzione
delle piste e degli impianti possono accedervi solo fuori
dall’orario di apertura, salvo i casi di necessità e
urgenza e, comunque, con l’utilizzo di appositi
congegni di segnaletica luminosa e acustica.
3. Gli sciatori, nel caso di cui al comma 2, devono dare
la precedenza ai mezzi meccanici adibiti al servizio
e alla manutenzione delle piste e degli impianti e devono
consentire la loro agevole e rapida circolazione.
Art. 17. (Sci fuori pista e sci-alpinismo)
1. Il concessionario e il gestore degli impianti di risalita
non sono responsabili degli incidenti che possono verificarsi
nei percorsi fuori pista serviti dagli impianti medesimi.
2. I soggetti che praticano lo sci-alpinismo devono munirsi,
laddove, per le condizioni climatiche e della neve, sussistano
evidenti rischi di valanghe, di appositi sistemi elettronici
per garantire un idoneo intervento di soccorso.
Art. 18. (Ulteriori prescrizioni per la sicurezza e
sanzioni)
1. Le regioni e i comuni possono adottare ulteriori prescrizioni
per garantire la sicurezza e il migliore utilizzo delle
piste e degli impianti.
2. Le regioni determinano l’ammontare delle sanzioni
amministrative da applicare in caso di violazione delle
disposizioni di cui agli articoli 5, comma 3, 6, da 9
a 13 e da 15 a 17, da stabilire tra un minimo di 20 euro
e un massimo di 250 euro.
Art. 19. (Concorso di colpa)
1. Nel caso di scontro tra sciatori, si presume, fino
a prova contraria, che ciascuno di essi abbia concorso
ugualmente a produrre gli eventuali danni.